trib spoleto 12-21

L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
Ove il curatore agisca in luogo e facendo valere un diritto spettante al fallito, non può ritenersi che il contratto si sia sciolto, dal momento che il curatore ha inteso far valere diritti scaturenti dal contratto che ha già avuto esecuzione per la parte in contestazione, alla quale si collega il diritto al corrispettivo; ne discende che è da ritenersi opponibile al fallimento la clausola compromissoria contenuta nel suddetto contratto.

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