trib rm 572-21

In generale, per contestare il contenuto di un lodo arbitrale, è prevista una specifica normativa codicistica (art. 827 ss. cod. proc. civ.). Vi sono nondimeno margini per un’impugnativa del lodo arbitrale al di fuori dell’iter tipico di gravame alla Corte d’Appello (o con rimedio straordinario): si tratta di quei casi in cui è contestata l’esistenza del lodo o, a monte, della clausola compromissoria e comunque della disponibilità delle materie conferite in arbitrato (rituale).
In questi casi, in cui viene riconosciuto al soggetto interessato di ricorrere direttamente al Tribunale ordinario, la sentenza che dichiari l’inesistenza del lodo, avendo natura dichiarativa, può esplicare il suo effetto caducatorio solo con il passaggio in giudicato del relativo accertamento.
La liquidazione delle spese e del compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti. Da ciò deriva la mancanza di esecutività di tale capo della pronuncia arbitrale.

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