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La violazione del contraddittorio, che rileva come motivo di nullità del lodo ex art. 829, co. 1, n. 9, cod. proc. civ., va valutata in concreto e deve essere esclusa ove il contraddittorio sia stato comunque garantito, sia pure con modalità diverse dal formale deposito di
documenti entro un certo termine, nel rispetto sostanziale del principio della parità delle armi, di cui all’art. 816-bis cod. proc. civ., che fa da contraltare a quello del contraddittorio.

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