trib rc 455-21

Si applica anche ai lodi arbitrali il principio secondo il quale quando il titolo esecutivo è di formazione giudiziale l’opposizione all’esecuzione è un rimedio sussidiario e residuale sia rispetto alle impugnazioni proponibili contro il provvedimento giudiziale dal quale scaturisce il titolo, sia rispetto alla formazione della res judicata che frattanto può essersi formata. Conseguentemente, in sede di opposizione all’esecuzione non è contestabile la validità, legittimità o giustizia del provvedimento titolo esecutivo, allorquando siano predisposti per tale controllo specifici mezzi di impugnazione.

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