trib aq 610-21

trib aq 610-21

La clausola arbitrale deve essere interpretata, ai sensi dell’art. 1362 cod. civ., sì alla luce della comune volontà delle parti consacrata nell’accordo negoziale (senza peraltro limitarsi al senso letterale delle parole), ma anche del principio del favor arbitrati rispetto alla equipollente giurisdizione statale, in ragione della novella del 2006.

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