trib an 749-21

trib an 749-21

La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell’art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla anche ove si tratti di arbitrato irrituale. Trattasi di nullità sopravvenuta rilevabile anche d’ufficio con la conseguenza che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario.
L’impugnazione del bilancio, sotto il profilo della verità, non è materia compromettibile in arbitri atteso che dal bilancio e dalla sua verità dipendono anche interessi di terzi estranei al giudizio, cioè i creditori della società.

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