cass 29436-21

cass 29436-21

La parte, che abbia visto rigettata la propria istanza di ricusazione dell’arbitro, può chiedere il riesame di tale pronuncia attraverso l’impugnazione per nullità del lodo alla cui deliberazione abbia concorso l’arbitro invano ricusato, ma è necessario che alleghi sotto quale
profilo la partecipazione dell’arbitro “sospetto” abbia inficiato la
decisione, non essendo sufficiente che vengano riproposte questioni sulla pretesa non imparzialità dell’arbitro, già decise dal Presidente del tribunale, altrimenti si eluderebbe la non impugnabilità del provvedimento sulla ricusazione, sancita dall’art. 815 cod. proc. civ.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.