cass 19278-21

cass 19278-21

Nel procedimento arbitrale, l’esistenza di situazioni di incompatibilità, idonee a compromettere l’imparzialità dei componenti del collegio, dev’essere fatta valere mediante istanza di ricusazione da proporsi, a norma dell’art. 815 cod. proc. civ., entro il termine perentorio di
dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta
conoscenza della causa di ricusazione, restando, invece, irrilevanti, ai
fini della validità del lodo, le situazioni d’incompatibilità di cui la parte sia venuta a conoscenza dopo la decisione. Invero, tali situazioni, ove non si traducano in una incapacità assoluta all’esercizio della funzione arbitrale e, in genere, della funzione giudiziaria, non possono essere fatte valere neppure mediante l’impugnazione per nullità, attesa l’ormai acquisita efficacia vincolante del lodo e la stessa lettera dell’art. 829, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., che circoscrive l’incapacità ad essere arbitro alle ipotesi tassativamente previste dall’art. 812 cod. proc. civ. A fortiori tale situazione di pretesa incompatibilità non può essere dedotta nel giudizio per revocazione del lodo.

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