cass 15782-21

cass 15782-21

L’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella e che, tuttavia, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge — cui l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., rinvia — va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato: sicché, in caso di clausola compromissoria societaria, inserita nello statuto anteriormente alla novella, è ammissibile l’impugnazione del lodo per errores in judicando ove gli arbitri, per decidere, abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l’oggetto del giudizio sia costituito
dalla validità delle delibere assembleari, così espressamente disponendo la legge di rinvio, da identificarsi con l’art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003.

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