cass 10850-21

In tema di impugnazione del lodo per violazione delle regole di
diritto sul merito della controversia, l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. 40/2006, si applica, ai sensi
della disposizione transitoria di cui all’art. 27 dello stesso decreto, a
tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella
(2 marzo 2006); tuttavia, per stabilire se sia ammissibile tale
impugnazione, la legge, cui l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia, deve
essere identificata in quella vigente al momento della stipulazione
della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di procedimento
arbitrale attivato dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina, ma
in forza di convenzione stipulata anteriormente, nel silenzio delle parti è applicabile l’art. 829, co. 2, cod. proc. civ. nel testo previgente,
che ammette l’impugnazione del lodo per violazione delle norme
inerenti al merito, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli
arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non
impugnabile.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.