app mi 1687-21

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Anche ammesso che una decisione arbitrale, eventualmente contraria alle disposizioni di cui agli art. 1366 (in ordine all’interpretazione del contratto), 1337 (in ordine al comportamento da tenere nel corso delle trattative) e 1375 cod. civ. (in ordine all’esecuzione del contratto), che prevedono tutte come parametro di valutazione la buona fede, possa ritenersi contraria all’ordine pubblico (e quindi nulla ai sensi dell’art. 829, co. 3, cod. proc. civ.), il giudice, nel procedimento di impugnazione, può solo verificare se la motivazione contenuta nel lodo (che ha esplicitamente affermato di procedere all’interpretazione del contratto e alla valutazione del comportamento delle parti nella fase delle trattative e nella fase di esecuzione del contratto secondo il principio di buona fede) è logica e razionale in relazione ai fatti che il collegio arbitrale ritiene accertati, senza possibilità di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella effettuata dal suddetto collegio arbitrale.

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