app me 619-21

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Nel caso in cui una società faccia valere un diritto ancora illiquido in un giudizio arbitrale e, nelle more di quest’ultimo, venga cancellata dal registro delle imprese, tale cancellazione deve intendersi in termini di rinunzia alla pretesa, nella quale i soci non succedono alla società, e conseguentemente il Tribunale arbitrale è chiamato a pronunciare la cessazione della materia del contendere.

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