app fi 1493-21

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La sospensione del termine per la proposizione della revocazione del lodo, ai sensi dell’art. 831, co. 2, cod. proc. civ. (“il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso finno alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità”) si applica solo durante il giudizio rescindente davanti alla Corte di appello e non anche durante l’eventuale successivo giudizio avanti la Corte di cassazione.

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